I FORUM DI VISIONEROMA – URBANISTICA: IL “CASO MILANO”

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IL “CASO MILANO”


La Camera dei Deputati, il 21 novembre scorso, ha approvato il disegno di legge 1987, meglio conosciuto come “Salva Milano”, che è ora passato all’esame del Senato per l’approvazione.
Il Salva Milano nella sostanza è un provvedimento transitorio destinato a rimanere in vigore fino a quando non sarà effettuato un riordino organico della disciplina edilizia, che – nelle intenzioni (assai ottimistiche parrebbe di poter dire) della norma – dovrebbe essere approvato entro i sei mesi successivi, dopo che sia raggiunta un’intesa tra Stato e città in Conferenza unificata.
OBIETTIVO DEL SALVA MILANO: SBLOCCARE I CANTIERI A RISCHIO
La normativa sarebbe valida ovviamente in tutto il territorio nazionale ma, l’obiettivo fondamentale pare quello di sbloccare i 150 progetti che nei mesi scorsi la Procura di Milano ha posto sotto sequestro per presunti abusi edilizi.
Per fare ciò il Salva Milano prevederebbe che per l’edificazione di nuovi immobili su singoli lotti e per la sostituzione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione con volumi e altezze maggiori di quelli consentiti dalla legge urbanistica del 1942 e degli edifici preesistenti e circostanti, i piani attuativi comunali, fino a ora necessari per la demolizione e la ricostruzione con sagome e volumetrie differenti, non sarebbero più obbligatori, se gli interventi edilizi sono realizzati in “ambiti edificati e urbanizzati”.
SEMPLIFICAZIONE O RISCHIO PER L’URBANISTICA?
Così, per costruire un grattacielo al posto di un edificio di pochi piani, sarebbe sufficiente presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per ristrutturazione.
Nel frattempo, la legge sancirebbe la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi che non sono stati preceduti da un piano urbanistico di attuazione, prevedendo che, a partire dall’entrata in vigore del Decreto “del Fare” (Dl 69/2013 convertito nella L. 98/2013, che ha consentito la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma) è considerata come ristrutturazione edilizia la totale o parziale demolizione e ricostruzione che porti alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.

DOCUMENTAZIONE


 

 

 

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